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Sez. 3, Sentenza n. 5949 del 20/06/1994 (Rv. 487142 - 01)

Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Conciliazione | Tentativo obbligatorio ex art. 46 legge n. 203 del 1982 - Applicabilità nel caso di domanda di risoluzione dell'affitto a conduttore non coltivatore diretto - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487142-01

Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Conciliazione

In tema di risoluzione di contratti agrari, la disposizione dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203, che, allo scopo di prevenire liti giudiziarie che potrebbero incidere negativamente sulla stabilità dei rapporti di affitto a coltivatore diretto, assimilati ai rapporti di lavoro per il carattere prevalentemente personale e continuativo della prestazione del coltivatore, prescrive il tentativo obbligatorio di conciliazione, non è applicabile nel caso di domanda di risoluzione del contratto di affitto del fondo rustico a conduttore non coltivatore diretto, dato che il citato art. 46 non e espressamente richiamato dall'art. 23 della medesima legge, relativo alla disciplina dei rapporti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, né può essere esteso per analogia a questi rapporti, per la loro intrinseca diversità rispetto a quelli di affitto a coltivatore diretto.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)