diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 23181 del 28/04/2004 Ud. (dep. 17/05/2004) Rv. 228665 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - REATI COMMESSI ALL'ESTERO | Rinnovamento del giudizio - Esistenza di un precedente giudicato - Obbligo di prova a carico dell'imputato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228665-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - REATI COMMESSI ALL'ESTERO

L'imputato che invoca la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto ha l'onere di produrre innanzi al giudice di merito la sentenza irrevocabile, mentre non ha alcun giuridico fondamento la pretesa che debba essere il giudice, avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 507 cod. proc. pen., a provvedere all'acquisizione, in quanto il giudice ha il potere di assumere ogni mezzo di prova purché ve ne sia l'assoluta necessità ai fini della decisione e al suo potere di rilevare ex officio determinate questioni non corrisponde un dovere di ricercare gli elementi di fatto posti a loro fondamento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)