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Sez. 6, Sentenza n. 29740 del 17/06/2003 Ud. (dep. 16/07/2003) Rv. 225460 - 01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Ne bis in idem - Obbligo di prova del passaggio in giudicato e dell'unicità del fatto - A carico del richiedente - Ricorso ai poteri di cui all'art. 507 cod. proc. pen. - Insussistenza.
Stato
decisa il 2003-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225460-01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

La parte che invoca la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto ha l'onere di di produrre innanzi al giudice di merito la sentenza irrevocabile, mentre non ha alcun giuridico fondamento la pretesa che debba essere il giudice, avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 507 cod. proc. pen., a provvedere all'acquisizione, in quanto il giudice ha il potere di assumere ogni mezzo di prova purché ve ne sia l'assoluta necessità ai fini della decisione e al suo potere di rilevare ex officio determinate questioni non corrisponde un dovere di ricercare gli elementi di fatto posti a loro fondamento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)