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Sez. 1, Sentenza n. 2211 del 28/02/2000 (Rv. 534467 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE | Presupposti - Concetto di insolvenza dell'imprenditore - Portata - Analogie e differenze con lo stato di momentanea difficoltà dell'azienda.
Stato
decisa il 2000-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534467-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE

In tema di fallimento, lo stato di insolvenza dell'imprenditore che non consente a quest'ultimo di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni non è escluso dalla (asserita) esistenza della possibilità di superare la crisi economica, tenuto conto della ontologica identità tra stato d'insolvenza e stato di momentanea difficoltà dell'impresa, che si differenziano tra loro soltanto in relazione alla possibilità di una prognosi, positiva o meno, circa lo sviluppo della crisi ove al debitore venga concessa una moratoria.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)