Sez. 1, Sentenza n. 1612 del 21/02/1997 (Rv. 502597 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Successione del fallimento all'amministrazione controllata - Periodo sospetto - Computo a ritroso - Termine iniziale ex art. 67 legge fall. - Dalla data del decreto di ammissione all'amministrazione controllata - Configurabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Nell'ipotesi di successione della procedura di fallimento a quell'amministrazione controllata, il computo a ritroso del periodo sospetto di cui l'art. 67 della legge fallimentare per l'esercizio dell'azione revocatoria va fatto iniziare dalla data del decreto di ammissione alla prima procedura e non da quella della dichiarazione di fallimento, in quanto la situazione di temporanea difficoltà denunciata dall'imprenditore equivale ontologicamente allo stato di insolvenza di cui all'art. 5 della legge cit.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 188, Legge Falliment. art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)