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Sez. L, Sentenza n. 2760 del 22/02/2003 (Rv. 560669 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Provvedimento di concessione del beneficio - Oggetto - Limiti - Individuazione dei singoli lavoratori ammessi - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560669-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE

In tema di ammissione alla cassa integrazione guadagni il potere discrezionale della pubblica amministrazione si esaurisce nell'apprezzamento dei fatti previsti dalla legge per la concessione del beneficio e non riguarda la estensione soggettiva del beneficio stesso, restando quindi estranea al provvedimento amministrativo l'individuazione dei singoli lavoratori aventi diritto alla integrazione salariale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso dal beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria una lavoratrice in quanto in possesso dei requisiti per la cosidetta "mobilità lunga").

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/11/1993 num. 478 art. 1, Legge 26/01/1994 num. 56, Decreto Legge 16/05/1994 num. 229 art. 5, Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 4, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 2 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)