Sez. U, Sentenza n. 89 del 08/01/1997 (Rv. 501593 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Provvedimento di concessione del beneficio - Oggetto - Limiti - Individuazione dei singoli lavoratori ammessi - Esclusione - Conseguenze - Diritto al trattamento - Insorgenza - Emissione del provvedimento - Sufficienza - Onere di preventiva domanda in sede amministrativa - Esclusione - Conseguenze - Interessi legali sulle somme dovute a titolo di integrazione - Decorrenza - Dalla data del provvedimento di ammissione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
In tema di ammissione alla cassa integrazione guadagni il potere discrezionale della pubblica amministrazione si esaurisce nell'apprezzamento dei fatti previsti dalla legge per la concessione del beneficio e non riguarda la estensione soggettiva del beneficio stesso, restando quindi estranea al provvedimento amministrativo l'individuazione dei singoli lavoratori aventi diritto alla integrazione salariale, e sorgendo tale diritto per ogni singolo lavoratore dal provvedimento sospensivo dell'obbligo retributivo del datore di lavoro; ne deriva che per i periodi di sospensione dal lavoro giĆ decorsi alla data di ammissione spettano, da quest'ultima data, gli interessi legali sulle somme dovute a titolo di integrazione senza che al riguardo sia configurabile (stante anche la veste di "adiectus solutionis causa" assunta dal datore di lavoro nel meccanismo previsto per il pagamento dell'integrazione) un onere del lavoratore di presentare domanda all'istituto previdenziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)