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Sez. 2, Sentenza n. 7285 del 07/04/2005 (Rv. 580948 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Presupposti - Immobili fronteggianti - Necessità - Misurazioni in modo lineare e non a raggio - Necessità.
Stato
decisa il 2005-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580948-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

In tema di limitazioni legali della proprietà, l'art.873 cod. civ., avendo la finalità di impedire intercapedini dannose, prevede che le norme sulle distanze legali si applicano soltanto agli edifici che si fronteggiano, sicchè la loro misurazione deve essere effettuata in modo lineare e non a raggio come invece previsto in materia di vedute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)