diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10287 del 16/07/2002 (Rv. 555790 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO | Efficacia vincolante per il giudice civile - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555790-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO

Qualora il giudizio penale sia stato definito con sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)