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Sez. 2, Sentenza n. 3268 del 03/04/1999 (Rv. 524937 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO | Efficacia vincolante per il giudice civile - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524937-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO

Qualora il giudizio penale sia stato definito con sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 652

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)