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Sez. L, Sentenza n. 8486 del 28/05/2003 (Rv. 563654 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Dirigenti - Licenziamento "ad nutum" - Ambito di operatività - Limiti - Dirigente in posizione apicale di effettivo "alter ego" dell'imprenditore - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563654-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

La regola della licenziabilità "ad nutum" dei dirigenti, desumibile dall'art. 10 della legge n. 604 del 1966, è applicabile solo al dirigente in posizione verticistica, che, nell'ambito dell'azienda, abbia un ruolo caratterizzato dall'ampiezza del potere gestorio, tanto da poter essere definito un vero e proprio "alter ego" dell'imprenditore, in quanto preposto all'intera azienda o ad un ramo o servizio di particolare rilevanza, in posizione di sostanziale autonomia, tale da influenzare l'andamento e le scelte dell'attività aziendale, sia al suo interno che nei rapporti con i terzi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'applicazione del citato art. 10 sul rilievo che il dipendente, nonostante la qualifica di direttore del settore commerciale per il mercato italiano, era stato abbondantemente ridimensionato nel suo incarico, sottoposto ad un controllo continuo da parte dei superiori, fino ad essere prima destinato ad un ruolo di secondaria importanza, fuori dal settore di competenza originaria, e poi definitivamente collocato in posizioni lavorative del tutto secondarie.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)