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Sez. L, Sentenza n. 19903 del 14/10/2005 (Rv. 584612 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Dirigenti - Licenziamento "ad nutum" - Ambito di operatività - Limiti - Dirigente in posizione apicale di effettivo "alter ego" dell'imprenditore - Necessità - Fattispecie relativa a dirigente bancario.
Stato
decisa il 2005-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584612-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

La regola della licenziabilità "ad nutum" dei dirigenti apicali (nella specie prevista dall'art. 92 del c.c.n.l. per il settore bancario) è applicabile al dirigente che si colloca al vertice dell'organizzazione aziendale e svolge mansioni tali da improntare la vita dell'azienda, con scelte di respiro globale, e si pone in un rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro, del quale è un "alter ego" e dal quale si limita a ricevere direttive di carattere generale per realizzare le quali si vale di ampia autonomia, esercitando i poteri propri dell'imprenditore ed assumendone, talvolta, la rappresentanza esterna. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione congrua e immune da vizi, aveva riconosciuto tale qualifica al condirettore generale di una banca, responsabile dell'area di amministrazione in una fase di ristrutturazione della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)