Sez. 1, Sentenza n. 487 del 13/01/2014 (Rv. 629801 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE | Azione di disconoscimento di paternità - Intervento o opposizione di terzo da parte di terzi (padre naturale non ancora dichiarato tale o suoi eredi) - Inammissibilità - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24, 29 e 30 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 244 cod. civ., 395, n. 1, e 404 cod. proc. civ., nella parte in cui limitano la proponibilità dell'opposizione di terzo o l'intervento del soggetto indicato come padre naturale, o dei suoi eredi, nel giudizio di disconoscimento di paternità, promosso da colui che solo all'esito del positivo esperimento di tale azione potrà chiedere il riconoscimento di paternità, in quanto il pregiudizio fatto valere è di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall'art. 404 cod. proc. civ. presuppone in capo all'opponente un diritto autonomo, la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 247, Cod. Civ. art. 248, Cod. Civ. art. 253, Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 29, Costituzione art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)