Sez. 1, Sentenza n. 12167 del 09/06/2005 (Rv. 581208 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Opposizione di terzo promossa dal presunto padre naturale nei confronti della sentenza di disconoscimento di paternità - Carattere pregiudiziale rispetto al giudizio di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale della filiazione naturale, con conseguente sospensione necessaria di quest'ultimo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
Promosso, a seguito del vittorioso esperimento di azione di disconoscimento di paternità, giudizio di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale ai sensi dell'art. 274 cod. civ., deve escludersi che, rispetto a questo giudizio, abbia carattere pregiudiziale la causa di opposizione di terzo, che il presunto padre naturale abbia intentato contro la sentenza di disconoscimento di paternità, e che, pertanto, sussistano i presupposti, di cui all'art. 295 cod. proc. civ., per la sospensione del giudizio di ammissibilità. Difatti - posto che la paternità legittima non può essere messa in discussione e neppure difesa da colui che è indicato come padre naturale, il quale, allorché deduca che l'esito (positivo) dell'azione di disconoscimento di paternità si riverbera sull'azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, si limita in realtà a far valere un pregiudizio di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall'art. 404 cod. proc. civ. presuppone in capo all'opponente un diritto autonomo la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata - non sussiste un nesso di pregiudizialità tra il procedimento di disconoscimento della paternità legittima (asserito pregiudiziale) e quello instaurato per il riconoscimento della paternità naturale (asserito pregiudicato), dal momento che il solo oggetto di quest'ultimo giudizio è per l'indicato padre biologico costituito dal suo diritto ad escludere la paternità naturale "ex adverso" pretesa, non anche da quello a vedere affermata la paternità disconosciuta nell'altro procedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)