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Sez. 2, Sentenza n. 6652 del 02/06/1992 (Rv. 477485 - 01)

Servitù - Prediali - Requisiti - Utilità - In genere (nozione) | Vendite a lotti di aree fabbricabili - Limitazioni alla libertà di utilizzazione dei vari lotti - Servitù prediali a carico ed a favore di ciascun lotto - Configurabilità - Efficacia - Richiamo nei singoli atti di acquisto del piano di lottizzazione con i diritti e gli obblighi previsti - Sufficienza - Operatività delle limitazioni sulla restante proprietà del venditore.
Stato
decisa il 1992-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477485-01

Servitù - Prediali - Requisiti - Utilità - In genere (nozione)

Nelle vendite a lotti di aree fabbricabili le pattuizioni contrattuali, con cui al fine di imprimere determinate caratteristiche alle zone in esecuzione di un piano di sviluppo si impongano limitazioni alla libertà di utilizzare vari lotti, danno luogo a servitù prediali a carico e a favore di ciascun lotto. Perché dette limitazioni siano efficaci è sufficiente che nei singoli atti di acquisto venga richiamato il piano di lottizzazione e di sviluppo con i diritti e gli obblighi in esso previsti, e perché esse operino dopo la vendita dei primi lotti anche sulla restante proprietà del venditore non è necessario che su questa vengano formalmente imposte le servitù inserite nel piano predetto. Le anzidette servitù sono reciproche nel senso che ciascun fondo riveste la qualità di fondo dominante e servente e possono essere costituite anche da colui che, pur non avendo alcuna ingerenza sul fondo a favore del quale avviene la costituzione, abbia tuttavia interesse quale proprietario del comprensorio di cui faceva già parte detto fondo, che comprende altri fondi ancora da alienare, ad assicurare attraverso un opportuno reciproco contemperamento delle contrapposte posizioni dei vari fondi, in cui si suddivide il comprensorio, un omogeneo ed armonico sviluppo edilizio della zona e ciò pur nell'ipotesi in cui egli non abbia assunto un obbligo espresso in tal senso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1028, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)