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Sez. 1, Sentenza n. 3639 del 29/10/1975 (Rv. 377839 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - SENTENZA PENALE IN MATERIA DI CONTRABBANDO - EFFICACIA VINCOLANTE NEL GIUDIZIO CIVILE - INTRODUZIONE DELLA MERCE IN ITALIA - MANCATO PAGAMENTO DEL DIRITTO - SUSSISTENZA - ASSOLUZIONE PER MANCANZA DI DOLO - DIRITTO AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377839-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - SENTENZA PENALE IN MATERIA DI CONTRABBANDO - EFFICACIA VINCOLANTE NEL GIUDIZIO CIVILE - INTRODUZIONE DELLA MERCE IN ITALIA - MANCATO PAGAMENTO DEL DIRITTO - SUSSISTENZA - ASSOLUZIONE PER MANCANZA DI DOLO - DIRITTO AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO - PERSISTENZA.*

A sensi dell'art 28 cod proc pen, il giudicato penale vincola il giudice civile o amministrativo solo per quanto riguarda i fatti materiali accertati, non anche per quanto concerne le questioni giuridiche trattate, che devono intendersi risolte ai soli fini dell'accertamento del reato. Ne consegue che il giudicato penale in materia di contrabbando fa stato nel giudizio civile in riferimento all'accertamento del fatto dell'introduzione della merce nel territorio dello stato italiano e del fatto del mancato pagamento dei diritti doganali, e che il proscioglimento del contribuente per Mancanza di dolo non estingue la pretesa della finanza di pagamento del tributo. (V 1104/73, mass n 363579).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)