Sez. 1, Sentenza n. 1104 del 17/04/1973 (Rv. 363579 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - DAL REATO DI CONTRABBANDO - PER NON SOGGEZIONE DELLA MERCE A DAZIO - GIUDIZIO CIVILE PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO DOGANALE - EFFICACIA VINCOLANTE DEL GIUDICATO PENALE - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - DAL REATO DI CONTRABBANDO - PER NON SOGGEZIONE DELLA MERCE A DAZIO - GIUDIZIO CIVILE PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO DOGANALE - EFFICACIA VINCOLANTE DEL GIUDICATO PENALE - ESCLUSIONE.*
La sentenza del giudice penale con la quale sia stata pronunziata assoluzione dal reato di contrabbando, fondata sull'affermazione che la merce importata non fosse soggetta a dazio, non e vincolante per il giudice civile che sia chiamato a decidere sulla sussistenza dell'Obbligo di pagamento del tributo doganale (nella specie, trattavasi di 'prelievò a sensi dei regolamenti della comunita economica europea). A sensi dell'art 28 cod proc pen, invero, il giudicato penale vincola il giudice civile o amministrativo solo per quanto riguarda i fatti materiali accertati, non anche per quanto concerne le questioni giuridiche trattate, che devono intendersi risolte ai soli fini dell'accertamento del reato. Ne consegue che il giudicato penale in materia di contrabbando fa stato nel giudizio civile in riferimento all'accertamento del fatto dell'introduzione della merce nel territorio dello stato italiano e del fatto del mancato pagamento dei diritti doganali, ma non per l'eventuale affermazione o deduzione intorno alla sussistenza dell'Obbligo tributario, che viene emessa incidenter tantum nel processo penale, al mero fine della sussistenza o meno del reato di contrabbando. Ne a diversa conclusione conduce il richiamo all'art 22 della legge 7 gennaio 1929, n 4, in cui e stabilito che 'qualora l'esistenza del reato dipenda dalla soluzione di una controversia concernente il tributo, il tribunale, a cui spetta la cognizione del reato, decide altresi della controversia relativa al tributò. Tale norma infatti ha lo scopo di evitare la sospensione del processo penale e la devoluzione della questione tributaria al giudice civile od amministrativo, e fa Obbligo quindi al giudice penale di decidere la questione in Sede penale evitando il prolungarsi del processo, ma non postula in alcun modo la formazione di un giudicato sulla questione pregiudiziale. (V 1359/72, mass n 357927 e 357925; 226/71, mass n 349656; 2116/49).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1964 num. 1351 art. 13, Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)