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Sez. 2, Sentenza n. 506 del 14/02/1968 (Rv. 331572 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - VALUTAZIONE - RIFERIMENTO ALLA CAPACITA DI UN LAVORATORE IMMUNE DA INFERMITA O DIFETTI FISICI - LAVORATORE AFFETTO DA INFERMITA O DIFETTI VISIVI - PROTESI OCULISTICA - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331572-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - VALUTAZIONE - RIFERIMENTO ALLA CAPACITA DI UN LAVORATORE IMMUNE DA INFERMITA O DIFETTI FISICI - LAVORATORE AFFETTO DA INFERMITA O DIFETTI VISIVI - PROTESI OCULISTICA - RILEVANZA - LIMITI.*

La riduzione della capacita di guadagno deve essere valutata in riferimento alla capacita normale di un lavoratore immune da infermita o difetti fisici o mentali, e non a quella, gia parzialmente ridotta, all'inizio del rapporto assicurativo per infermita preesistenti, propria del lavoratore, divenuto successivamente invalido. Se e vero che, nel caso di infermita o di difetti visivi dell'assicurato, l'accertamento della sua capacita di guadagno deve effettuarsi tenendo conto delle correzioni apportate al suo visus dall'uso di una adeguata protesi oculistica, il giudice non puo tuttavia prescindere, in tale accertamento, dalla considerazione concreta della effettiva entita della menomazione visiva e della efficacia e della tollerabilita del mezzo di protesi nell'Esercizio dell'attivita lavorativa, conforme alle attitudini dell'assicurato.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)