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Sez. 1, Sentenza n. 232 del 12/01/1979 (Rv. 396297 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - OGGETTO DELL'IMPOSTA (PRESUPPOSTO) - BENI SOGGETTI AD IMPOSTA - INDENNIZZO PER DANNI DI GUERRA LIQUIDATO AGLI EREDI DEL DANNEGGIATO IN VIRTU DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ENTRATI IN VIGORE DOPO L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE - ASSOGGETTABILITA ALL'IMPOSTA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (RILIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO EX ART 27 DELLA LEGGE N 955 DEL 1967).*
Stato
decisa il 1979-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396297-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - OGGETTO DELL'IMPOSTA (PRESUPPOSTO) - BENI SOGGETTI AD IMPOSTA - INDENNIZZO PER DANNI DI GUERRA LIQUIDATO AGLI EREDI DEL DANNEGGIATO IN VIRTU DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ENTRATI IN VIGORE DOPO L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE - ASSOGGETTABILITA ALL'IMPOSTA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (RILIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO EX ART 27 DELLA LEGGE N 955 DEL 1967).*

Perche l'imposta di successione sia dovuta su di un determinato bene non e sufficiente che esso sia stato acquisito in virtu della qualita di successore, come situazione legittimante l'acquisto dello stesso, ma e necessario che il bene medesimo si trovi nel patrimonio relitto dal de cuius al momento della sua morte e che, pertanto, possa ritenersi trasferito da un soggetto ad un altro, sicche tutte le volte in cui quest'ultima condizione non sussista o perche il de cuius aveva gia perso giuridicamente il bene in questione o perche tale bene e venuto ad esistenza soltanto dopo la sua morte, l'imposta medesima non e dovuta. Pertanto, la quota integrativa dell'indennizzo per danni di guerra liquidato agli eredi del danneggiato per effetto di provvedimenti legislativi entrati in vigore dopo l'apertura della successione non costituisce sopravvenienza ereditaria soggetta al tributo successorio. (nella specie, trattavasi della riliquidazione dell'indennizzo per danni di guerra disposta dall'art 27, terzo comma, della legge 29 settembre 1967 n 955 a favore di tutti gli interessati alla applicazione del nuovo testo dell'art 28 della legge 27 dicembre 1953 n 968, ancorche fossero decaduti dalla possibilita di far valere il vecchio testo della medesima norma). (V 2301/62, mass n 253455).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 54, Legge 27/12/1953 num. 968 art. 28, Legge 29/09/1967 num. 955 art. 19, Legge 29/09/1967 num. 955 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)