Sez. 5, Sentenza n. 409 del 10/01/2013 (Rv. 625042 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - TERMINE | Sopravvenienze ereditarie - Definizione - Attività esistenti al momento dell'apertura della successione - Attività che sopravvengono a tale momento - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - TERMINE
Le "sopravvenienze ereditarie" dalle quali decorre, ai sensi dell'art. 31, lett. f), d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, il termine di dodici mesi per la presentazione della dichiarazione di successione sono rappresentate soltanto dall'acquisto "jure ha ereditario" di beni e diritti che, al momento dell'apertura della successione, non facevano parte dell'asse ereditario, ma che vi entrano successivamente in virtù di un titolo riferibile al defunto, mentre non vi rientrano i beni inclusi "ab origine" nell'eredità e la cui esistenza, ignota all'erede al momento di apertura della successione, venga da questi conosciuta solo successivamente (nella specie, l'amministrazione finanziaria aveva ritenuto tardiva la dichiarazione di parte dell'asse ereditario, ed il contribuente aveva impugnato il provvedimento irrogativo della relativa sanzione allegando che la banca, nella quale il defunto custodiva i propri beni, gli aveva tardivamente comunicato l'esistenza di questi ultimi, da lui incolpevolmente ignorata. La S.C., confermando la sentenza di merito, ha escluso che la comunicazione inviata dalla banca all'erede potesse costituire una "sopravvenienza ereditaria" ex art. 31 d.lgs. n. 346 del 1990, ai fini della decorrenza del termine per la dichiarazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 29, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 31 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)