Sez. 1, Sentenza n. 2588 del 17/07/1968 (Rv. 335061 - 01)
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL FALLIMENTO - MANDATO AL PROCURATORE - FATTISPECIE COMPLESSA- CONFERIMENTO DELLA PROCURA ANTERIORMENTE ALL'AUTORIZZAZIONE DEL CURATORE A STARE IN GIUDIZIO E ALLA NOMINA DEL PROCURATORE DA PARTE DEL GIUDICE DELEGATO - NULLITA DELLA PROCURA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CURATELA - SUFFICIENZA - GIUDIZIO DI APPELLO.*
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL FALLIMENTO - MANDATO AL PROCURATORE - FATTISPECIE COMPLESSA- CONFERIMENTO DELLA PROCURA ANTERIORMENTE ALL'AUTORIZZAZIONE DEL CURATORE A STARE IN GIUDIZIO E ALLA NOMINA DEL PROCURATORE DA PARTE DEL GIUDICE DELEGATO - NULLITA DELLA PROCURA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CURATELA - SUFFICIENZA - GIUDIZIO DI APPELLO.*
Il mandato al procuratore legale del fallimento costituisce una fattispecie complessa di procura alle liti, che si perfeziona con il concorso di tre distinti Atti, due dei quali sono demandati alla Competenza del giudice delegato (autorizzazione a stare in giudizio, da concedersi al curatore per ogni grado, e nomina dell'avvocato e del procuratore del fallimento), e l'altro alla Competenza del curatore (rilascio della procura al difensore designato dal giudice). Qualora i tre suddetti Atti si susseguano in un ordine cronologico diverso da quello logico e normale sopradelineato e si abbia cosi la procura al legale da parte del curatore prima dell'autorizzazione e della nomina da parte del giudice, non per questo tale procura e nulla la Mancanza della preventiva esistenza dei provvedimenti del giudice comporta solamente che l'efficacia della procura resta subordinata alla duplice condizione del sopravvenire e dell'autorizzazione a stare in giudizio e della coincidenza nello stesso soggetto del legale designato dal giudice e di quello prescelto dal curatore. E sufficiente che tali condizioni si verifichino anteriormente alla Costituzione della curatela del fallimento nel giudizio d'appello cio in armonia col principio che, nei procedimenti dinanzi alle magistrature di merito, il momento cui deve aversi riguardo per controllare la esistenza e la validita della procura e quello della Costituzione della parte in giudizio momento che per l'appellante puo eventualmente spostarsi anche alla seconda udienza di trattazione fissata ai sensi dell'art. 348 cod.proc.civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 348, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)