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Sez. 1, Sentenza n. 2015 del 09/06/1969 (Rv. 341250 - 01)

FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - COSTITUZIONE DEL CURATORE A MEZZO DI PROCURATORE NOMINATO SENZA LA PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - SUCCESSIVO INTERVENTO DELL'AUTORIZZAZIONE - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341250-01

FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - COSTITUZIONE DEL CURATORE A MEZZO DI PROCURATORE NOMINATO SENZA LA PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - SUCCESSIVO INTERVENTO DELL'AUTORIZZAZIONE - SANATORIA - ESCLUSIONE.*

Il difetto di legittimazione processuale del curatore del fallimento, che abbia iniziato un giudizio a mezzo di un procuratore legale da lui direttamente nominato, senza la previa autorizzazione del giudice delegato, non e sanato dall'autorizzazione del predetto giudice che intervenga dopo che il curatore si sia costituito in giudizio a mezzo del procuratore irritualmente nominato non essendo applicabile l'art. 182 secondo comma, cod.proc.civ., ai vizi di rappresentanza per difetto di invalidita della procura al difensore. (V 2588'68, mass n 335061).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)