Sez. 1, Sentenza n. 2015 del 09/06/1969 (Rv. 341250 - 01)
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - COSTITUZIONE DEL CURATORE A MEZZO DI PROCURATORE NOMINATO SENZA LA PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - SUCCESSIVO INTERVENTO DELL'AUTORIZZAZIONE - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - COSTITUZIONE DEL CURATORE A MEZZO DI PROCURATORE NOMINATO SENZA LA PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - SUCCESSIVO INTERVENTO DELL'AUTORIZZAZIONE - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
Il difetto di legittimazione processuale del curatore del fallimento, che abbia iniziato un giudizio a mezzo di un procuratore legale da lui direttamente nominato, senza la previa autorizzazione del giudice delegato, non e sanato dall'autorizzazione del predetto giudice che intervenga dopo che il curatore si sia costituito in giudizio a mezzo del procuratore irritualmente nominato non essendo applicabile l'art. 182 secondo comma, cod.proc.civ., ai vizi di rappresentanza per difetto di invalidita della procura al difensore. (V 2588'68, mass n 335061).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)