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Sez. L, Sentenza n. 2597 del 20/06/1977 (Rv. 386298 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - PRECETTO - IN GENERE - NATURA - OPPOSIZIONE A PRECETTO - CRITERI DI COMPETENZA EX ART 413 COD PROC CIV PER LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - APPLICABILITA - LIMITI - GIUDIZI PROMOSSI PRIMA DELL'INIZIO DELL'ESECUZIONE.*
Stato
decisa il 1977-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386298-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - PRECETTO - IN GENERE - NATURA - OPPOSIZIONE A PRECETTO - CRITERI DI COMPETENZA EX ART 413 COD PROC CIV PER LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - APPLICABILITA - LIMITI - GIUDIZI PROMOSSI PRIMA DELL'INIZIO DELL'ESECUZIONE.*

Il precetto non e atto di esecuzione, ma solo un'intimazione ad adempiere l'Obbligo risultante da titolo esecutivo, e, quindi, un atto preliminare ed estrinseco al processo di esecuzione. In armonia con la natura del precetto, l'art 618 bis cod proc civ deve essere pertanto, interpretato nel senso dell'applicabilita dei criteri di Competenza stabiliti nel precedente art 413 cod proc civ per le controversie individuali di lavoro ai giudizi di opposizione a precetto promossi prima dell'inizio dell'esecuzione, tenendo ferma la Competenza del giudice dell'esecuzione per le opposizioni all'esecuzione e agli Atti esecutivi promosse dopo l'inizio dell'esecuzione e per quelle che riguardano la pignorabilita dei beni.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 618 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)