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Sez. 3, Sentenza n. 4111 del 28/06/1980 (Rv. 408012 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - OPPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO - OPPOSIZIONE A PRECETTO - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408012-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - OPPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO - OPPOSIZIONE A PRECETTO - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Il precetto non e atto di esecuzione ma solo un'intimazione ad adempiere l'Obbligo risultante dal titolo esecutivo e, quindi, un atto preliminare ed estrinseco al processo esecutivo. In armonia con tale natura del precetto, l'art 618 bis cod proc civ deve essere, pertanto, interpretato nel senso dell'applicabilita dei criteri di Competenza stabiliti nel precedente art 413 cod proc civ (per le controversie individuali del lavoro) ai giudizi di opposizione a precetto promossi prima dell'esecuzione, ferma la Competenza del giudice dell'esecuzione, per le opposizioni all'esecuzione e agli Atti esecutivi promosse dopo l'inizio dell'esecuzione e per quelle che riguardano la pignorabilita dei beni. (V 2440/75, mass n 376327; (Conf 2597/77, mass n 386298).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 618 bis, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)