Sez. U, Sentenza n. 7267 del 13/07/1990 (Rv. 468236 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - CONTROVERSIA BASATA SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO MINISTERIALE - ONERE DEL PRIVATO DI QUANTIFICARE IL CONTRIBUTO DOVUTO - ESCLUSIONE - QUANTIFICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL PREDETTO DECRETO - CONSEGUENZE.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - CONTROVERSIA BASATA SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO MINISTERIALE - ONERE DEL PRIVATO DI QUANTIFICARE IL CONTRIBUTO DOVUTO - ESCLUSIONE - QUANTIFICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL PREDETTO DECRETO - CONSEGUENZE.*
Il privato, che, sul presupposto dell'illegittimità del decreto ministeriale previsto dall'art. 63 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (norma, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, che demanda al ministro della sanità la Determinazione, di concerto con il ministro del tesoro, del contributo annuo di malattia), adisca il giudice ordinario per l'accertamento negativo della propria obbligazione contributiva e per la restituzione dell'intera somma versata a tale titolo, non è tenuto a fornire una propria quantificazione del contributo dovuto; né tale quantificazione - che per legge è riservata all'autorità amministrativa - può essere compiuta dal detto giudice, il quale deve solo verificare incidentalmente la legittimità o no del decreto predetto, con la conseguenza, nella seconda ipotesi, che la sua inapplicabilità al rapporto controverso rende al riguardo inoperante la norma del citato art. 63, di cui il decreto integra la portata precettiva, e non determinabile, la concreta obbligazione dell'interessato. (V 6480/88, mass n 460800).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)