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Sez. 1, Ordinanza n. 1960 del 03/04/1998 Cc. (dep. 18/04/1998) Rv. 210421 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Collaboratori di giustizia ammessi al programma di protezione - Requisiti per il conseguimento delle misure alternative alla detenzione - Individuazione.
Stato
decisa il 1998-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210421-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La normativa che prevede la concessione dei benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia a condizioni di assoluto privilegio non può essere intesa nel senso che il legislatore abbia voluto eliminare tutti i requisiti richiesti dalla legge penitenziaria, obbligando il giudice ad accordarli solo in funzione di una collaborazione che ne abbia messo tanto a repentaglio la sicurezza personale, da rendere necessario uno speciale programma di protezione. Ed invero, l'art. 13-ter della legge n. 82 del 1991, disponendo che il provvedimento in tema di benefici penitenziari può essere adottato, anche in deroga delle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena, invece di limitare o addirittura escludere la discrezionalità della magistratura di sorveglianza, ne amplia la portata, concedendole, in presenza di un contributo di rilevante spessore dato alla giustizia, di superare i requisiti, formali e sostanziali, richiesti nei casi ordinari. In un giudizio di tale delicatezza, la condotta collaborativa, anche se indicativa di una revisione critica, non deve essere tenuta presente da sola, ma va posta in relazione ad altri determinanti parametri, come la gravità dei reati in espiazione e l'entità della pena ancora da scontare.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 9, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 13 ter CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)