diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8721 del 03/12/2003 Cc. (dep. 26/02/2004) Rv. 228002 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari in favore di collaboratori di giustizia - Disciplina introdotta dalla legge 13.2.2001 n. 45 - Presupposti - Limiti - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228002-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di benefici penitenziari, a seguito dell'abrogazione dell'art. 13 ter della legge 15.3.1991 n. 82 da parte dell'art. 7 della legge 13.2.2001 n. 42, trova applicazione, anche nei confronti dei collaboratori di giustizia sottoposti a speciale trattamento di protezione durante la previgente disciplina, la più rigida disciplina dettata dall'art. 16 nonies(introdotto dalla legge 42/2001) della legge 82/1991 e, in particolare, dal quarto comma di detto articolo con riguardo al limiti temporali di minima detenzione in carcere. Le norme che attengono all'esecuzione della pena e alle misure a questa alternative, comprese le condizioni per la loro applicazione, non sono, infatti, annoverabili tra quelle penali sostanziali per le quali sole vale il principio di irretroattività della legge più sfavorevole e di ultrattività di quella, pur se abrogata, più favorevole.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 11, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 10, Decreto Legge 15/03/1991 num. 8 art. 13 ter CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Legge 13/02/2001 num. 45 art. 13, Legge 15/03/1991 num. 82 art. 16 novies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)