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Sez. T, Ordinanza n. 29899 del 12/11/2025 (Rv. 677027-01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - IN GENERE | Rappresentanza in giudizio dell'amministrazione - Funzionario delegato - Disciplina della procura
Stato
decisa il 2025-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677027-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - IN GENERE

al difensore - Applicabilità - Esclusione - Dichiarazione di agire nella qualità di delegato - Sufficienza - Fondamento.

In materia di difesa delle pubbliche amministrazioni in giudizio, al funzionario delegato non è applicabile la disciplina della procura al difensore, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio, la mera dichiarazione di agire nella qualità di delegato, senza necessità di documentarla con atti di delega o di mandato, dal momento che l'investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento di atti inerenti al loro ufficio si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi.

Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 20/10/1933 num. 1611 art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)