Sez. 2 - , Ordinanza n. 10867 del 07/05/2018 (Rv. 648500 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - IN GENERE | Funzionario delegato che rappresenta l'amministrazione in giudizio - Disciplina della procura al difensore - Applicabilità - Esclusione - Individuazione elementi sufficienti per la sua regolare costituzione - Fondamento - Necessità di documentare delega o mandato - Insussistenza - Diversità fra funzionario che ha sottoscritto il ricorso e quello che ha assunto la difesa - Irrilevanza.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - IN GENERE
In materia di difesa delle pubbliche amministrazioni in giudizio, al funzionario delegato non sono applicabili la disciplina della procura al difensore e i relativi principi, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione del delegato, la mera dichiarazione di agire in tale sua qualità, senza necessità di documentarla con atti di delega o di mandato, e non assumendo rilevanza la diversità del funzionario che assume detta difesa rispetto a quello che abbia sottoscritto il ricorso. Ciò perché l'investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento di atti inerenti al loro ufficio si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)