Sez. 5, Sentenza n. 23576 del 20/12/2012 (Rv. 624739 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Accertamento con adesione e definizione agevolata - Sospensione dei termini per impugnare prevista dall'una e dall'altra disciplina - Cumulabilità - Esclusione - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE
La sospensione di 90 giorni del termine per impugnare l'avviso di accertamento, prevista dall'art. 6, comma secondo, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per consentire al contribuente di formulare istanza di accertamento con adesione, e la sospensione sino al 19 aprile 2004 del termine per impugnare l'avviso di accertamento prevista dall'art. 15, comma ottavo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine della definizione agevolata delle controversie, non si cumulano tra loro, avendo scopi e finalità diversi. Ne consegue che, ove il contribuente abbia formulato istanza di accertamento con adesione relativamente ad un avviso di accertamento rientrante nel campo d'applicazione di ambedue le norme sopra ricordate, e tale accertamento non si perfezioni, il termine per l'impugnazione dell'avviso resta sospeso sino al 60° giorno successivo 19 aprile 2004, secondo la previsione dell'art. 15, comma ottavo, d.lgs. citato, dovendosi escludere che le sospensioni previste dalle due norme si cumulino tra loro.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 com. 3 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 com. 8 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)