Sez. 2, Sentenza n. 16315 del 26/07/2011 (Rv. 618713 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOSUOLO (CANTINE, SOTTERRANEI) | Suolo su cui sorge l'edificio - Nozione e portata - Vani scantinati - Riconducibilità - Condizioni - Fondamento.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOSUOLO (CANTINE, SOTTERRANEI)
In tema di condominio negli edifici, deve intendersi oggetto di proprietà comune, ai sensi dell'art. 1117 cod. civ., la porzione di terreno su cui viene a poggiare l'intero stabile e, quindi, quella più profonda, esistente sotto il piano cantinato più basso, con la conseguenza che i vani scantinati possono presumersi comuni, in mancanza di un titolo contrario, non già in quanto facenti parte del "suolo su cui sorge l'edificio", ma solo se ed in quanto risultino obbiettivamente destinati all'uso ed al godimento comune.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)