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Sez. 2, Sentenza n. 4934 del 27/04/1993 (Rv. 482083 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Sottosuolo (cantine, sotterranei) | Suolo su cui sorge l'edificio - Nozione - Vani scantinati - Presunzione di comunione per natura - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482083-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Sottosuolo (cantine, sotterranei)

Ai sensi dell'art. 1117 n. 1 cod. civ. deve intendersi per "suolo su cui sorge l'edificio", oggetto di proprietà comune, il terreno su cui viene a poggiare l'intero stabile e quindi quello sottostante alle strutture più profonde dello stesso, sicché i vani scantinati, anche i più bassi, non possono mai presumersi comuni per loro natura, in mancanza di un titolo contrario, ma solo se ed in quanto risultino obbiettivamente destinati all'uso ed al godimento comune. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva escluso che il piano scantinato di un edificio fosse destinato all'uso ed al godimento comune, in quanto in base al regolamento di condominio il cantinato "de quo" era suddiviso in cinque distinte unità immobiliari con destinazione a box o a deposito, ciascuna avente una propria millesimazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)