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Sez. L, Sentenza n. 5051 del 15/03/2016 (Rv. 639302 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Divieto di nuove eccezioni - Portata - Introduzione di un nuovo tema d'indagine - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639302-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Nel rito del lavoro la preclusione in appello di un'eccezione nuova sussiste nel solo caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado, abbia introdotto in secondo grado un nuovo tema d'indagine, così alterando i termini sostanziali della controversia e determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di appello avesse ritualmente statuito - riducendolo - sul numero di retribuzioni spettante a lavoratrice licenziata in violazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 151 del 2001, trattandosi di eccezione in senso lato, in quanto era pacifico tra le parti che si trattava di rapporto di apprendistato ed essendo volta la difesa del datore di lavoro al mero contenimento degli effetti patrimoniali della sentenza di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)