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Sez. 3, Sentenza n. 4293 del 17/11/1976 (Rv. 383001 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RINUNCIA - AL PRECETTO ED AL PIGNORAMENTO - EFFETTI - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE PROMOSSO CONTRO DETTI ATTI - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383001-01

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RINUNCIA - AL PRECETTO ED AL PIGNORAMENTO - EFFETTI - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE PROMOSSO CONTRO DETTI ATTI - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SUSSISTENZA.*

La rinuncia al precetto ed al pignoramento, da parte del creditore procedente, non determina l'Estinzione del giudizio di opposizione (art 617 cod proc civ), che il debitore esecutato abbia promosso contro quegli Atti, stante l'autonomia del medesimo rispetto al processo esecutivo, ma comporta la cessazione della materia del contendere, in considerazione del venir meno dell'oggetto della controversia.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 629

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)