Sez. 5, Sentenza n. 23328 del 09/11/2011 (Rv. 619986 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE | Conformità al diritto della decisione contenuta nel dispositivo - Correzione della motivazione - Ammissibilità - Impugnazione per omessa motivazione - Potere di correzione - Esclusione - Fondamento - Impossibilità di accertare la sussistenza di erronee considerazioni giuridiche o valutazioni di fatto.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE
Il potere della Corte di cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendo fermo il dispositivo, ai sensi del secondo comma dell'art. 384 cod. proc. civ., può essere esercitato allorquando, essendo conforme al diritto la decisione contenuta nel dispositivo, non lo sia la motivazione; pertanto, tale potere non sussiste nel diverso caso in cui sia denunziata l'omessa motivazione della sentenza impugnata, sia perché esso non consente un apprezzamento dei fatti e delle prove diverso da quello compiuto dal giudice del merito, sia perché la mancanza della motivazione non permette di accertare se la pronuncia sul punto sia stata motivata da erronee considerazioni giuridiche o da valutazioni di fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)