Sez. 1, Sentenza n. 11172 del 17/07/2003 (Rv. 565174 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Requisiti - Danno (patrimoniale o) non patrimoniale - Necessità - Conformità del rimedio, sotto il profilo della effettività, ai principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Sussistenza.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
La legge 24 marzo 2001, n. 89, nell'escludere la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa", discendente in modo automatico ed indefettibile dalla violazione del precetto dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e nel richiedere, ai fini di accordare l'equa riparazione, che, per effetto ed in conseguenza di quella violazione, sia derivato all'istante un pregiudizio effettivo, introduce un rimedio in linea con i principi della detta Convenzione, non potendosi ritenere che detta legge somministri una tutela non efficace, o soltanto apparente, solo perché il richiedente non ottenga, di fronte al giudice nazionale, l'indennizzo per non avere assolto, nel caso concreto, agli oneri, posti dal diritto interno, di allegazione e documentazione delle condizioni dell'azione.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)