Sez. 1, Sentenza n. 2194 del 28/01/2009 (Rv. 606489 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n.89 del 2001 - Equa riparazione - Danno - Requisiti - Attualità - Necessità - Ritardo non ancora maturato - Indennizzabilità - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il danno indennizzabile deve essere determinato con riferimento alla data di presentazione del ricorso, mentre non è soggetto ad indennizzo il ritardo non ancora maturato, pur se presumibile in relazione all'avvenuta fissazione dell'udienza ad una certa data, difettando il relativo pregiudizio del requisito dell'attualità.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 6 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)