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Sez. 5, Sentenza n. 5924 del 19/10/1989 Ud. (dep. 24/04/1990) Rv. 184133 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - COSIDETTO FIDO DI FATTO - ERRORE SCUSABILE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184133-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - COSIDETTO FIDO DI FATTO - ERRORE SCUSABILE - ESCLUSIONE.*

L'Obbligo della banca di mettere a disposizione del cliente una determinata somma di danaro, cui quest'ultimo abbia la facoltà di attingere nei modi previsti, nasce solo in dipendenza della stipula di un contratto di apertura di credito. Invece il cosidetto fido di fatto, quello cioè che non scaturisce da contratto, dà origine ad una situazione di mera tolleranza dalla quale, in base ad un principio generale desumibile dall'ordinamento giuridico - non possono derivare tra le parti né obblighi né diritti. Ne consegue da un lato che il fido di fatto è revocabile ad nutum dalla banca e, dall'altro, che viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, il cliente che, nella emissione, faccia affidamento su detto fido, anziché accertarsi preventivamente di volta in volta della esistenza sul conto di una sufficiente disponibilità. (Conf mass n 168831).*

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)