Sez. 5, Sentenza n. 3810 del 07/02/1985 Ud. (dep. 22/04/1985) Rv. 168831 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - ESTREMI - COSIDDETTO FIDO DI FATTO - ERRORE SCUSABILE - ESCLUSIONE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - ESTREMI - COSIDDETTO FIDO DI FATTO - ERRORE SCUSABILE - ESCLUSIONE.*
In tema di emissione di assegni a vuoto, per l'applicazione dello esimente del fatto scusabile occorre che l'errore dipenda da un evento imprevedibile, che non si sarebbe cioè potuto evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza, e che abbia ragionevolmente indotto in errore l'emittente, portandolo a ritenere, all'atto dell'emissione dell'assegno, di disporre presso il trattario di sufficiente provvista. Tale ipotesi non ricorre nel caso del fido di fatto presso un istituto di credito, giacché esso è revocabile ad nutum dalla banca, e pertanto viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare la scusabilità del fatto, il correntista il quale, nell'emettere assegni, faccia pieno affidamento sul fido, senza preventivamente accertarsi della sussistenza della provvista. (Conf mass n 131095; (Conf mass n 137108; (Conf mass n 165914; (Conf mass n 166415).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)