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Sez. 3, Sentenza n. 11514 del 09/07/1985 Ud. (dep. 27/11/1985) Rv. 171240 - 01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICHI - MISURAZIONE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE - FINALITÀ.*
Stato
decisa il 1985-07-09
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171240-01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICHI - MISURAZIONE A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE - FINALITÀ.*

La disposizione dell'art. 9, terzo comma legge 10 maggio 1976, n. 319 sulla tutela delle acque dall'inquinamento, secondo cui la misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto d'immissione nei corpi ricettori, ha lo scopo di assicurare che la potenzialità inquinante del refluo sia accertata prima che questo, per effetto di altre immissioni di sostanze inquinanti e comunque della presenza di esse nel corpo ricettore, possa subire modifiche e alterazioni qualitative che rendano incerta la sua composizione chimica e i suoi caratteri fisici originari nonché la "misura" della concentrazione in esso di dette sostanze; ma ciò non toglie che il superamento dei limiti tabellari di accettabilità dello scarico, possa desumersi con lo stesso grado di certezza processuale, da campioni estratti dal refluo anche dopo il punto d'immissione nel corpo ricettore, quando per l'esclusiva presenza di esso in tale corpo e per le caratteristiche di quest'ultimo non sia ipotizzabile una modificazione dell'effluente rispetto alla composizione originaria al punto d'immissione.*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)