Sez. 2, Sentenza n. 1550 del 11/06/1963 (Rv. 262312 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI DIVERSE DA QUELLE PER LE QUALI IL DIPENDENTE E STATO ASSUNTO - MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA - ACQUIESCENZA DEL LAVORATORE - EFFETTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI DIVERSE DA QUELLE PER LE QUALI IL DIPENDENTE E STATO ASSUNTO - MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA - ACQUIESCENZA DEL LAVORATORE - EFFETTI.*
Nei contratti di lavoro a tempo indeterminato la modificazione unilaterale delle condizioni di lavoro, ad iniziativa del datore di lavoro, ancorche disposta in via definitiva ed in contrasto con il disposto dell'art 2103 cod civ, lungi dal risolversi in un 'quid' giuridicamente indifferente che lasci integro ed inalterato il rapporto preesistente e la relativa disciplina, assume Rilevanza esclusivamente come un fatto che giustifica, ai sensi dell'art 2119 cod civ, il recesso dal contratto del lavoratore dissenziente, conferendogli il diritto di esigere, come nell'ipotesi di licenziamento ad nutum, la corresponsione dell'indennita di anzianita e, se del caso, dell'indennita di preavviso. Ma, qualora il lavoratore non si avvalga della facolta di recesso e continui a prestare la propria opera, acquetandosi al mutamento delle mansioni o della retribuzione, questo suo comportamento, protraendosi nel tempo, assume il significato di una accettazione non equivoca delle nuove condizioni di lavorò ed in tal caso l'efficacia obbligatoria di questo, fondata pur sempre su base negoziale, esclude che egli possa in seguito far valere pretese che si coordinino alla originaria disciplina del rapporto. (V 1003/61, 321/61, 422/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)