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Sez. L, Sentenza n. 3652 del 16/06/1982 (Rv. 421624 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO AD INIZIATIVA UNILATERALE DEL DATORE DI LAVORO - RECESSO DEL LAVORATORE DAL RAPPORTO - GIUSTIFICAZIONE - CONSEGUENZE - SPETTANZA DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E DELL'INDENNITÀ DI PREAVVISO - PERSISTENTE PRESTAZIONE DELLA ATTIVITÀ LAVORATIVA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1982-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421624-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO AD INIZIATIVA UNILATERALE DEL DATORE DI LAVORO - RECESSO DEL LAVORATORE DAL RAPPORTO - GIUSTIFICAZIONE - CONSEGUENZE - SPETTANZA DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E DELL'INDENNITÀ DI PREAVVISO - PERSISTENTE PRESTAZIONE DELLA ATTIVITÀ LAVORATIVA - EFFETTI.*

Nei contratti di lavoro a tempo indeterminato la modificazione unilaterale delle condizioni di lavoro ad iniziativa del datore di lavoro, ancorché disposta in via definitiva ed in contrasto con il disposto dell'art. 2103 cod. civ. (nella sua formulazione originaria), lungi dal risolversi in un quid giuridicamente indifferente, che lasci integro ed inalterato il rapporto preesistente, deve riguardarsi come fatto che giustifica ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. il recesso dal contratto del lavoratore dissenziente, conferendogli il diritto di esigere, come nell'ipotesi di licenziamento ad nutum, la corresponsione dell'indennità di anzianità e, se del caso, della indennità di preavviso. Ma, qualora il lavoratore non si avvalga della facoltà di recesso e continui a prestare la propria opera, acquetandosi al mutamento delle mansioni o della retribuzione, questo suo comportamento, protraendosi nel tempo, assume il significato di un'accettazione non equivoca delle nuove condizioni di lavoro, la cui efficacia obbligatoria, fondata pur sempre su base negoziale, esclude che si possano in seguito far valere pretese che si coordinino alla originaria disciplina del rapporto. (V 3714/75, mass nn 377930 e 377929; (Conf 1550/63, mass n 262312).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)