Sez. 1, Sentenza n. 8493 del 23/07/1979 Ud. (dep. 16/10/1979) Rv. 143125 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - DENUNCIA EFFETTUATA DAL DETENTORE NEL PRECEDENTE LUOGO DI RESIDENZA - IRRILEVANZA - RATIO DELL'INCRIMINAZIONE - BUONA FEDE - NON SCUSA.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - DENUNCIA EFFETTUATA DAL DETENTORE NEL PRECEDENTE LUOGO DI RESIDENZA - IRRILEVANZA - RATIO DELL'INCRIMINAZIONE - BUONA FEDE - NON SCUSA.*
Ai fini della sussistenza del reato di detenzione illegale di arma comune da sparo, e irrilevante la circostanza che la denuncia della detenzione della stessa sia stata in precedenza effettuata alla autorita del diverso luogo di residenza dell'imputato. (la Cassazione ha chiarito che l'illegittimita della detenzione e conseguente all'omissione della nuova denuncia ed ha aggiunto che l'eventuale buona fede del colpevole non puo essere invocata come scusante, derivando da ignoranza di un Obbligo sancito dalla legge penale).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1945 num. 635 art. 58, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)