Sez. 1, Sentenza n. 7862 del 24/06/1982 Ud. (dep. 08/09/1982) Rv. 155026 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - DI ARMA COMUNE DA SPARO - DENUNCIA GIÀ EFFETTUATA NEL LUOGO DI PRECEDENTE RESIDENZA - ELEMENTO SOGGETTIVO - ERRONEA OPINIONE SULL'OBBLIGO DI NUOVA DENUNCIA - IRRILEVANZA.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - DI ARMA COMUNE DA SPARO - DENUNCIA GIÀ EFFETTUATA NEL LUOGO DI PRECEDENTE RESIDENZA - ELEMENTO SOGGETTIVO - ERRONEA OPINIONE SULL'OBBLIGO DI NUOVA DENUNCIA - IRRILEVANZA.*
Ai fini della sussistenza del delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo, è irrilevante la circostanza che la denuncia della precedente detenzione fosse stata in precedenza effettuata all'autorità del diverso luogo di residenza dell'imputato, con susseguente erronea opinione del detentore di essere esonerato dall'Obbligo della nuova denuncia. (la Cassazione ha osservato che, in tal caso, l'errore cadendo sull'art. 38 del T.U.L.P.S., che non ha natura di norma extrapenale, ma è integrativa del precetto penale, concernente l'abusiva detenzione di arma, si risolve nell'ignoranza della legge penale, che, come tale, non scusa). (Conf mass n 151967; (Conf mass n 145089; (Conf mass n 141811; (Conf mass n 149485; (Conf mass n 143125; (Conf mass n 153543, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47, Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)