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Sez. 3, Sentenza n. 8368 del 20/09/1996 (Rv. 499672 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA | Del giudice del lavoro - Deduzione per la prima volta in sede di legittimità - Inammissibilità - Limiti - Adozione del diverso rito - Mancata allegazione di specifico pregiudizio processuale - Carenza di interesse.
Stato
decisa il 1996-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499672-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA

L'incompetenza per materia del giudice del lavoro non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità ove la relativa questione, ancorché non preclusa dal giudicato, implichi l'esame di elementi e profili di fatto non ritualmente prospettati nelle pregresse fasi di merito. Nè, comunque, sussiste l'interesse a sollevare la relativa questione, quando la parte non alleghi alcuno specifico pregiudizio processuale derivato dalla mancata adozione del diverso rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)