Sez. 3, Sentenza n. 4671 del 22/08/1984 (Rv. 436576 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - OMESSA UTILIZZAZIONE DEL RITO DEL LAVORO NELLE CONTROVERSIE AD ESSO ASSOGGETTATE - DEDUCIBILITÀ COME MOTIVO D'IMPUGNAZIONE - LIMITI - INOSSERVANZA DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI PROCESSUALI NELL'AMBITO DEL RITO DEL LAVORO - DEDUCIBILITÀ SENZA LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - OMESSA UTILIZZAZIONE DEL RITO DEL LAVORO NELLE CONTROVERSIE AD ESSO ASSOGGETTATE - DEDUCIBILITÀ COME MOTIVO D'IMPUGNAZIONE - LIMITI - INOSSERVANZA DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI PROCESSUALI NELL'AMBITO DEL RITO DEL LAVORO - DEDUCIBILITÀ SENZA LIMITI.*
Mentre la mancata adozione del rito del lavoro, nelle controversie ad esso assoggettate, può essere dedotta, anche come motivo di impugnazione, solo ove si indichi uno specifico pregiudizio che sia derivato dall'applicazione del rito ordinario, l'inosservanza, nell'ambito del rito del lavoro, delle singole Disposizioni processuali per il medesimo dettate (nella specie, assunzione di prove da parte di un giudice delegato anziché da parte del collegio) può essere fatta valere a prescindere dal suddetto requisito, in relazione al generico interesse al rispetto delle forme processuali, sempreché non si sia verificata un'ipotesi di sanatoria della nullità, secondo la previsione degli artt. 156 e segg. cod. proc. civ., ivi compresa quella derivante dalla sua omessa deduzione nella prima istanza o difesa successiva. (V 2823/82, mass n 420690).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)