Sez. L - , Sentenza n. 18176 del 10/07/2018 (Rv. 649797 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITÀ - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITÀ SINDACALE | Lavoratore sindacalista - Contestazione dell'autorità e della supremazia del datore di lavoro - Liceità - Diritto di critica delle decisioni aziendali - Limiti - Lesione dell'onore e decoro dell'impresa o di suoi dirigenti - Rilievo disciplinare - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITÀ - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITÀ SINDACALE
Il lavoratore che sia anche rappresentante sindacale se, quale lavoratore, è soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, in relazione all'attività di sindacalista si pone su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, giacché detta attività, espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall'art. 39 Cost., in quanto diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro, non può essere subordinata alla volontà di quest'ultimo. Tuttavia, l'esercizio da parte del rappresentante sindacale del diritto di critica, anche aspra, sebbene garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale, imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente assicurata (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana; ne consegue che, ove tali limiti siano superati con l'attribuzione all'impresa datoriale o a suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il suo comportamento può essere legittimamente sanzionato in via disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto disciplinarmente rilevante la redazione di un documento, dal contenuto ritenuto denigratorio, senza alcuna valutazione del contesto sindacale in cui lo stesso era stato redatto, della diffusione solo interna e del superamento o meno dei limiti di correttezza formale e veridicità).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 2094, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)