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Sez. L - , Sentenza n. 14527 del 06/06/2018 (Rv. 648996 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE | Diritto di critica nei confronti del datore - Modalità - Rispetto dei limiti della continenza formale - Necessità - Lesione della reputazione del datore di lavoro - Obbligo di fedeltà - Violazione - Sussistenza - Licenziamento per giusta causa - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648996-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE

L'esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro può essere considerato comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che è alla base del rapporto di lavoro, e costituire giusta causa di licenziamento, quando avvenga con modalità tali che, superando i limiti della continenza formale, si traduca in una condotta gravemente lesiva della reputazione, con violazione dei doveri fondamentali alla base dell'ordinaria convivenza civile. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza che aveva ritenuto esercizio legittimo del diritto di critica la condotta di alcuni lavoratori che, di fronte all'ingresso del fabbricato aziendale, avevano inscenato una macabra rappresentazione del suicidio in effigie dell'amministratore delegato della società, attribuendogli la responsabilità della morte di alcuni dipendenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)