Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 395 del 1995
Massime (1)
Massima n. 21673
- Regione sicilia
- Edilizia popolare, economica e sovvenzionata
- Alloggi della regione, realizzati ai sensi della l. reg. n. 54 del 1985, da destinarsi alle forze dell'ordine o da queste occupati
- Possibilità di alienazione ai sensi della l. statale n. 560 del 1993 e della l. reg. n. 43 del 1994, con conseguente determinazione di prezzi di vendita notevolmente inferiori a quelli d'acquisto e a quelli di mercato
- Ricorso del commissario dello stato
- Lamentata violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A.
- Sopravvenuta abrogazione, nelle more del giudizio di costituzionalità, della disposizione impugnata
- Cessazione della materia del contendere.
Leggi la massima
In ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la regione Sicilia, relativamente all'art. 6 della delibera legislativa regionale approvata in data 7 aprile 1995, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti, dopo l'instaurazione del giudizio di costituzionalità è stata promulgata la legge regionale in data 18 maggio 1995, n. 42 riguardante detta delibera legislativa, dalla quale, tuttavia, era stata espunta la disposizione impugnata, successivamente dichiarata abrogata con la legge regionale in data 29 maggio 1995, n. 48. - Giurisprudenza conforme in tema di cessazione di materia del contendere. Da ultimo, v. S. n. 64/1995. red.: A.M. M. rev.: S.P.
Norme impugnate
- art. 6 delibera legislativa Regione Siciliana 7 aprile 1995
Parametri
- art. 97 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 dall'Assemblea regionale siciliana (Proroga termine convenzioni legge 1° marzo 1986, n. 64. Interventi in favore dei comuni della provincia di Catania colpiti dalle piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995. Disposizioni varie), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 15 aprile 1995, depositato in cancelleria il 22 aprile 1995 ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 1995;
Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il ricorrente, e gli avv.ti Francesco Torre e Francesco Castaldi per la Regione;
punto 1
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato l'art. 6 della delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 (Proroga termine convenzioni legge 1° marzo 1986, n. 64. Interventi in favore dei comuni della provincia di Catania colpiti dalle piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995. Disposizioni varie), per violazione dell'art. 97 della Costituzione.
Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata, modificando irragionevolmente i criteri di determinazione del prezzo di vendita degli alloggi della Regione occupati dagli appartenenti alle forze dell'ordine, nel senso di prevedere un prezzo notevolmente inferiore a quello d'acquisto nonché al valore di mercato, violerebbe il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione.
punto 2
La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, chiede che sia dichiarata la non fondatezza della questione sottoposta all'esame della Corte.
Secondo la resistente, infatti, la disposizione impugnata, in quanto vòlta a realizzare un tangibile riconoscimento del ruolo svolto in Sicilia dalle forze dell'ordine impegnate in prima linea nella lotta contro la mafia, non sarebbe in contrasto con il parametro costituzionale invocato.
punto 3
Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 19 maggio 1995 è stata pubblicata la legge impugnata (legge regionale 18 maggio 1995, n. 42) omettendo di includervi la disposizione oggetto della presente impugnativa.
Successivamente la disposizione impugnata è stata dichiarata "abrogata" dalla legge regionale 25 maggio 1995, n. 48 (Abrogazione di norme in materia di: personale regionale e degli enti locali; processi di mobilità degli operatori della formazione professionale; garanzie occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica e dell'ESA; alloggi delle forze dell'ordine; rinvio elezioni consigli circoscrizionali; disciplina transitoria della caccia; provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago).
punto 4
Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 entrambe le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale del Commissario dello Stato è l'art. 6 della delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 (Proroga termine convenzioni legge 1° marzo 1986, n. 64. Interventi in favore dei comuni della provincia di Catania colpiti dalle piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995. Disposizioni varie), per violazione dell'art. 97 della Costituzione.
Come richiamato nella premessa in fatto, il Presidente della Regione Siciliana, dopo l'instaurazione del presente giudizio, ha promulgato la legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, riguardante la delibera legislativa oggetto del presente ricorso, dalla quale, tuttavia, era stata espunta la disposizione impugnata, successivamente dichiarata "abrogata" con la legge regionale 25 maggio 1995, n. 48.
Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata cessata la materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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