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Sez. 2, Sentenza n. 40451 del 13/11/2025 Ud. (dep. 16/12/2025) Rv. 288989-03

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE | Acquisizione dei messaggi contenuti in uno “smartphone” in sequestro - Mancata previsione dell’autorizzazione del giudice - Diversa disciplina prevista per l’acquisizione dei tabulati telefonici - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288989-03

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e 254 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 15 Cost., nella parte in cui prevedono che l'acquisizione dei messaggi contenuti in un telefono cellulare in sequestro sia rimessa all'iniziativa del pubblico ministero, senza la necessità di un provvedimento autorizzativo del giudice, diversamente da quanto disposto, con riguardo all'acquisizione dei tabulati telefonici, dall'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'art. 1, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, posto che la messaggistica, secondo le indicazioni offerte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 170 del 2023, rientra nella nozione di corrispondenza, la cui acquisizione non necessita dell'autorizzazione giudiziale, mentre i tabulati, in quanto dati estrinseci di una conversazione o comunicazione, sono assimilabili alle intercettazioni.

Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 15, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 132 PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2021 num. 132 art. 1, Legge 23/11/2021 num. 178 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)